Il vantaggio di Demolire e Ricostruire
Nonostante vi siano oggi tecniche per la ristrutturazione di grande utilità, ristrutturare un immobile è un po’ come mettere motore, finestrini e gomme nuove ad un’auto vecchia: sicuramente ne migliorerà l’efficienza, ma non la porterà agli standard di sicurezza ed efficienza di un’auto nuova. Al contrario, demolire e ricostruire significa proprio rottamare il vecchio edificio, con le sue inefficienze e i suoi elevati costi di mantenimento, per realizzarne uno nuovo che garantisce sicurezza, risparmio, comfort e sostenibilità.
Perciò, gli interventi di demolizione e ricostruzione rappresentano il migliore strumento per rinnovare e valorizzare concretamente il proprio il patrimonio immobiliare, aumentando nel contempo sicurezza, qualità, comfort abitativo e risparmio energetico.
Inoltre, se da sempre la ricostruzione è tecnicamente vantaggiosa rispetto alla tradizionale ristrutturazione, mai come oggi questi interventi sono anche economicamente convenienti, grazie al pacchetto di agevolazioni fiscali fruibili.
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Superbonus 110% anche per interventi di Demolizione e Ricostruzione
La conversione in legge del cosiddetto “Decreto Semplificazioni” (DL 16 luglio 2020 n. 76), avvenuta grazie alla Legge n. 120 del 11/09/2020, completa il quadro normativo relativo al Superbonus e specifica come gli interventi di Demolizione e Ricostruzione siano legalmente assimilati ad interventi di ristrutturazione e, perciò, possano dare diritto ai benefici previsti dai relativi bonus fiscali.
Alla luce di questi provvedimenti, gli interventi di “Demolizione e ricostruzione” diventano una grande opportunità per rinnovare il patrimonio edilizio nazionale, al fine di raggiungere i massimi standard di efficienza energetica e sicurezza sismica, difficilmente raggiungibili mediante interventi di riqualificazione dell’esistente.
Il Decreto Semplificazioni chiarisce in modo univoco che la “Demolizione e Ricostruzione” è a tutti gli effetti un intervento di “Ristrutturazione Edilizia”, anche quando l’edificio viene ricostruito:
- con diversa sagoma
- con diversi prospetti
- con diversa area di sedime
- con diverse caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
- con incrementi di volumetria, ove consentiti dalla legislazione e ove previsti da strumenti urbanistici comunali.
È inoltre importante sottolineare che la possibilità che il nuovo fabbricato contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto a quello demolito è irrilevante ai fini dei bonus fiscali.
Interventi ammessi e limiti di spesa
Per l’accesso al Superbonus, è necessario eseguire almeno uno degli interventi elencati in TABELLA 1, definiti trainanti. Inoltre, altri interventi elencati in TABELLA 2, definiti trainati, possono beneficiare del Superbonus se eseguiti congiuntamente ad interventi trainanti. In ogni caso, l’insieme di interventi trainanti e trainati esposti successivamente deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oltre a rispettare le linee guida specifiche per ogni categoria d’intervento.
Interventi trainanti che danno diritto al Superbonus del 110%
In aggiunta, la normativa offre 2 ulteriori semplificazioni per il calcolo delle possibili detrazioni:
-
- in base al D.Lgs. n. 73 del 14/07/2020, ove si progettino nuove pareti con trasmittanza inferiore di almeno il 10% rispetto ai requisiti limite previsti, lo spessore aggiuntivo della parete (rispetto alla precedente) non viene considerato nella determinazione dei volumi;
- per gli interventi antisismici, nel caso in cui i lavori comportino l’accorpamento di più unità abitative preesistenti o, al contrario, la suddivisione di un’unica unità abitativa esistente in più unità, per l’individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Interventi trainati cui è possibile estendere l'applicazione del Superbonus 110%
È opportuno ricordare che, per ogni fattispecie di intervento, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (criterio generale espresso nella Circolare n. 57/E del 24/02/1998, Ministero delle Finanze). La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, ecc.) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera. Lo stesso dicasi per altre opere, per esempio rifacimento impianti elettrici, idraulici e igienico sanitari, demolizione e ricostruzione di pareti e muri interni, ecc., che è necessario prevedere per attuare compiutamente interventi di efficientamento energetico.
Ovviamente, nel caso in cui gli interventi di categoria inferiore realizzati possano essere contemplati sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica o il miglioramento sismico, sia in quelle per la ristrutturazione edilizia, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio.
Chiarimento: spesa massima e detrazione massima
1. La spesa massima è semplicemente l’importo massimo su cui si può calcolare la detrazione.
Esempio in ambito Superbonus: spesa massima ammissibile per intervento di isolamento termico delle strutture opache per un edificio unifamiliare = 50.000 €.
A quanto ammonta la detrazione spettante?
Con una spesa di 50.000 € la detrazione sarà di 55.000 = € 50.000 € x 110%.
Se invece la spesa reale fosse inferiore al limite, ad esempio 40.000 €, la detrazione spettante sarà 44.000 €.
2. Quando parliamo di detrazione massima, il limite di spesa diventa l’importo massimo di investimento da sostenere per ottenere detta detrazione massima applicando l’aliquota spettante.
Esempio: vogliamo eseguire un intervento di sostituzione delle finestre comprensive di infissi su edificio unifamiliare. La detrazione massima ammissibile è di 60.000 €.
A quanto può ammontare la spesa sostenuta?
Se l’intervento rientra come intervento trainato nel Superbonus 110%, la spesa massima ammissibile diventerebbe 54.545 € = 60.000 € / 110%.
Perciò per il nostro intervento dovremo cercare di non spendere più di 54.545 €, poiché spese superiori non darebbero diritto a ulteriori detrazioni.